(massima n. 1)
L'istituto dell'avallo č riconducibile alla categoria negoziale della fideiussione, con la conseguenza che č applicabile all'avallo, sia il disposto dell'art. 1949 c.c. che, nel richiamare il pił generale principio sancito dall'art. 1203 n. 3 c.c., prevede la surrogazione del fideiussore che ha pagato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, sia il disposto dell'art. 1954 c.c., che stabilisce che se pił persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.