(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilitą, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l'interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui - in esecuzione del medesimo incarico - attivitą di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a pił voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un'attivitą di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intellegibilitą delle intercettazioni. (Rigetta, Trib. Libertą Napoli, 12/06/2020)