Cassazione penale Sez. II sentenza n. 32255 del 27 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilitą, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l'interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui - in esecuzione del medesimo incarico - attivitą di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a pił voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un'attivitą di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intellegibilitą delle intercettazioni. (Rigetta, Trib. Libertą Napoli, 12/06/2020)

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