(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la procedura di traduzione di urgenza, prevista per l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e la contestuale ordinanza applicativa di misura dall'art. 51-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., contempla, ove non sia pregiudicato il diritto di difesa dell'indagato, la mera traduzione orale, anche in forma riassuntiva, che non svolge funzione sostitutiva, bensì integrativa delle garanzie di cui all'art. 143 cod. proc. pen., sicché l'omessa o intempestiva traduzione scritta dell'ordinanza genetica, resa nei confronti dell'indagato alloglotto che non conosce la lingua italiana, salva espressa e consapevole rinuncia dello stesso, dà luogo nullità a regime intermedio, che può essere dedotta con la richiesta di riesame, a condizione che sia fatto valere un interesse attuale e concreto, consistente in un pregiudizio illegittimo del diritto di difesa, parametrato alla fattispecie, contraddistinta dall'omessa traduzione scritta, ma caratterizzata, pur sempre, dall'intervenuta traduzione orale in via d'urgenza. (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Salerno, 17/03/2025)