(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia giā emerso che questi non conosca la lingua italiana, č affetta, in caso di mancata traduzione, da nullitā ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia giā emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti č valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullitā dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Roma, 24/01/2023)