(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna, mentre un analogo diritto non sussiste con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, tra i quali l'atto che ha ordinato l'arresto, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del mandato. (Annulla con rinvio, Corte Appello Lecce, 09/01/2023)