(massima n. 1)
Il diritto alla assistenza linguistica non comporta l'obbligo di traduzione scritta, in favore dell'imputato alloglotta, delle deposizioni testimoniali assunte in dibattimento, non rientrando le stesse nel catalogo tassativo degli atti enumerati dall'art. 143 cod. proc. pen. per i quali essa č prevista. (In motivazione la Corte ha precisato che all'imputato alloglotta č garantita la piena comprensione degli atti istruttori mediante l'assistenza dell'interprete, non potendo dunque lo stesso ottenere anche la traduzione scritta delle deposizioni testimoniali). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Messina, 07/10/2019)