(massima n. 1)
L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., č escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, irreperibilitā) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore. (Fattispecie relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e di contestuale sospensione). (Rigetta, Tribunale Alessandria, 28/05/2019)