(massima n. 1)
La violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. a causa della mancata traduzione degli atti del procedimento penale in una lingua conosciuta dall'indagato può essere eccepita solo da una persona fisica e non da un ente a cui non può essere riferito il concetto di lingua madre, - o, comunque, quello di lingua parlata, compresa o conosciuta - che è proprio delle sole persone fisiche. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato immune da censure il rigetto dell'eccezione relativa all'omessa traduzione degli atti, proposta dal legale rappresentante di una società commerciale che era stata destinataria di un provvedimento di sequestro). (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Libertà Gorizia, 25/09/2018)