(massima n. 1)
Con riguardo alla polizza fideiussoria, l'esclusione pattizia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 c.c., non vale a tipicizzare un negozio — che presenta gli elementi sintomatici dell'assicurazione fideiussoria — come contratto atipico di garanzia a prima richiesta, caratterizzato dall'obbligo del garante di eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e, in genere, alle vicende del contratto di base; detta convenzione infatti, vieta al garante di chiedere che venga preventivamente escusso il debitore principale, ma non ha l'effetto di inibire al medesimo garante la proponibilità delle eccezioni e delle difese spettanti al fideiussore.