(massima n. 1)
In tema di fideiussione, benché il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. non sia esperibile in via normale nel caso di fallimento del debitore principale — in considerazione dell'universalità oggettiva che qualifica le procedure concorsuali liquidatone e che è incompatibile con la struttura del beneficio, poiché la relativa eccezione presuppone l'indicazione, da parte del garante, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione — tuttavia le parti possono convenire l'efficacia della preventiva escussione anche in presenza del fallimento del debitore, purché detta volontà emerga con chiarezza dalle clausole contrattuali.