(massima n. 1)
La clausola, con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dą vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell'accessorietą, non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 3 c.p.c., nei confronti del convenuto straniero (fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995).