(massima n. 1)
La separazione personale dei coniugi deve essere pronunciata, ai sensi dell'art. 151 c.c., ogni volta che sia accertata la sussistenza di fatti obiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o che siano di pregiudizio per la prole, anche quando non risulti che i coniugi abbiano avuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Pertanto, può essere considerato idoneo a determinare, in concreto, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per la prole anche il comportamento del coniuge, ispirato a motivi ideologici, che si ricolleghi all'esercizio di diritti garantiti dall'art. 19 Cost. e che rientri, inoltre, nell'ambito dei poteri-doveri inerenti alla potestà genitoriale,quando il detto comportamento si traduca in atti oppressivi di intolleranza ed aggressività. (Nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato la separazione con riguardo ad un contrasto tra i coniugi sul modo di professare la religione e di educare i figli dal punto di vista religioso).