(massima n. 1)
Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'articolo 2641, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato, in relazione agli articoli 3, 27, primo e terzo comma, 42 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Cedu, la cui ratifica č stata autorizzata con L. 4 agosto 1955, n. 848 che ad esso ha dato esecuzione, nonché agli articoli 11 e 117 Cost., con riferimento agli articoli 17 e 49, par. 3, Cdfue, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.