(massima n. 1)
Il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autoritā pubbliche di vigilanza, di cui all'art. 2638, comma 1, cod. civ., č un reato di mera condotta, integrato sia dalla omessa comunicazione di informazioni dovute, sia dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare all'organo di vigilanza l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della societā, che si consuma nel momento in cui viene attuata una delle condotte alternative previste dalla citata norma, finalizzate a celare l'effettiva realtā economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo delle autoritā pubbliche di vigilanza.