Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20174 del 30 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autoritā pubbliche di vigilanza, di cui all'art. 2638, comma 1, cod. civ., č un reato di mera condotta, integrato sia dalla omessa comunicazione di informazioni dovute, sia dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare all'organo di vigilanza l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della societā, che si consuma nel momento in cui viene attuata una delle condotte alternative previste dalla citata norma, finalizzate a celare l'effettiva realtā economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo delle autoritā pubbliche di vigilanza.

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