(massima n. 1)
La competenza della Sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle controversie che interessano i consorzi, anche se con rilevanza esterna, e le societā consortili, atteso che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle societā, avendo rispetto a esse uno scopo diverso, identificabile nella sola organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che restano tuttavia autonome ed estranee alla causa del contratto consortile; del resto, i consorzi e le societā consortili previste dall'art. 2615 ter c.c., la cui disciplina č contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, non sono ricompresi neppure testualmente tra le societā, in ordine ai cui rapporti sociali č prevista la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese, che sono solo quelle ricomprese nel titolo V - capi V, VI e VII - e titolo VI. (Regola competenza)