Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17037 del 20 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l'"animus nocendi", cioè l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente.

(massima n. 2)

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente.

(massima n. 3)

Nel giudizio civile il provvedimento emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) relativo ad una pratica commerciale scorretta non può fare stato automaticamente come accertamento d'illiceita nella materia della concorrenza sleale tra imprenditori; infatti le due discipline hanno diverso oggetto e finalità: quella sulle pratiche commerciali scorrette riguarda le condotte dell'impresa verso i consumatori mentre quella sulla concorrenza sleale riguarda le condotte tra imprenditori e tutela della libera competizione.

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