Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 626 del 10 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

L'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialitą o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneitą della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.

(massima n. 2)

In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non č dato dall'identitą soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).

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