(massima n. 1)
In tema di concorrenza sleale, per affini devono intendersi quei prodotti che per la loro natura e la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno risultano in misura rilevante fungibili e pertanto in concorrenza, cosicché la mancanza della distinzione precisa tra i segni che li identificano nel mercato comporta, per l'appunto, il rischio di confusione e, dunque, dell'illecita aggressione all'altrui avviamento ed all'altrui clientela.