(massima n. 1)
In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo nei confronti dell'imprenditore danneggiato sia stato posto in essere da un terzo, la mera circostanza che l'imprenditore concorrente si giovi dell'operato del terzo non č sufficiente a far ritenere consumato l'illecito concorrenziale, essendo all'uopo necessario che il concorrente abbia concorso scientemente al compimento dell'atto del terzo per lui vantaggioso, o l'abbia comunque approvato prestandovi consapevole acquiescenza.