(massima n. 1)
Nell'ambito di una cessione aziendale, se il marchio č costituito da un segno figurativo, una denominazione di fantasia o una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo del marchio venga trasferito insieme all'azienda, ai sensi dell'art. 2573, comma 2, cod. civ., indipendentemente dalla ditta. Questa presunzione si applica anche in caso di vendita effettuata durante una procedura fallimentare, salvo patto espresso contrario.