Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19655 del 16 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di deroga agli artt. 2561 e 2562 c.c., prevista contrattualmente e permettente al concedente di dedurre gli ammortamenti dei beni aziendali, deve essere interpretata alla luce del complesso contrattuale e della natura delle spese sostenute, distinguendo tra spese di mantenimento dell'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, attribuite al concedente, e spese di manutenzione ordinaria imputabili agli affittuari.

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