(massima n. 1)
La clausola di deroga agli artt. 2561 e 2562 c.c., prevista contrattualmente e permettente al concedente di dedurre gli ammortamenti dei beni aziendali, deve essere interpretata alla luce del complesso contrattuale e della natura delle spese sostenute, distinguendo tra spese di mantenimento dell'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, attribuite al concedente, e spese di manutenzione ordinaria imputabili agli affittuari.