(massima n. 1)
La disciplina prevista dall'art. 2560, comma 2, c.c., che richiede la risultanza dei debiti dai libri contabili obbligatori ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario. In caso contrario, la responsabilità del cessionario può essere affermata anche a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili.