Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16587 del 13 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina prevista dall'art. 2560, comma 2, c.c., che richiede la risultanza dei debiti dai libri contabili obbligatori ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario. In caso contrario, la responsabilità del cessionario può essere affermata anche a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.