(massima n. 1)
In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilitā del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non č applicabile in mancanza di un'effettiva alteritā tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrā essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilitā di circolazione dell'azienda. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile il cessionario di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione, in una fattispecie di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, giā partecipe della sua gestione).