Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14020 del 26 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di cessione di azienda, l'art. 2560, comma 1, c.c. stabilisce il permanere del vincolo dell'alienante verso i creditori, anche per il caso in cui i debiti relativi all'azienda ceduta vegano assunti dall'acquirente, in coerenza con il principio generale della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo, in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo; il comma 2 dello stesso articolo pone, invece, una responsabilità ex lege a carico dell'acquirente, per il caso in cui i debiti non sono da questi volontariamente assunti e risultano dalle scritture contabili, derogando, così, al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è, di regola, legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal quale si risponde.

(massima n. 2)

In tema di cessione di azienda, la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi (cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario) comporta, ai fini della responsabilità ex art. 2560, comma 2 c.c., la necessaria iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell'acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.