Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22408 del 4 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il saldo del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria durante una scissione, che costituisce la misura del credito azionabile ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., deve considerarsi fisso ed immutabile e non può essere variato - fino ad annullarsi - da modifiche successive come il pagamento diretto ai creditori della scissa, secondo un piano concordatario.

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