(massima n. 1)
In caso di fusione per incorporazione, la società incorporata si estingue e non può autonomamente iniziare o proseguire un giudizio, spettando alla società incorporante il diritto di intervento volontario in corso di causa. La mera produzione di un estratto dell'atto di fusione, privo di autentica, non è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo alla società incorporante, essendo necessaria la presentazione dell'atto integrale in termini di legge (artt. 2504 e 2718 c.c.).