(massima n. 1)
In tema di fideiussione, la volontà di assumere l'obbligazione di garanzia, se può essere dimostrata con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, anche mediante prova testimoniale e per presunzioni, tuttavia, a norma dell'art. 1937 c.c., deve essere sempre espressa, nel senso che, pur non occorrendo formule sacramentali, è necessario che quella volontà sia manifestata in modo inequivocabile, e cioè che il patto di garanzia risulti chiaramente e sostanzialmente dalle espressioni usate dalle parti.