Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18946 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di agenzia, non sussiste l'obbligo del pagamento dell'indennitą di preavviso, prevista dall'art. 1750 c.c., poiché tale obbligo č riferibile esclusivamente al recesso unilaterale e non alla risoluzione per mutuo consenso.

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