(massima n. 1)
Nel contratto di agenzia, il diritto dell'agente di ricevere informazioni dal preponente previsto dall'art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma. Tuttavia, se l'azione per il riconoscimento delle provvigioni e delle indennità è già iniziata, questo diritto resta assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria e diventa un mezzo istruttorio residuale. La richiesta di esibizione di documenti contabili è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità, se proposta in modo esplorativo e tardivo.