(massima n. 1)
L'espropriazione forzata della quota di societą a responsabilitą limitata - bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro - intestata a societą fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensģ, ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla societą a cui la quota stessa si riferisce e alla societą (fiduciaria) che ne ha l'intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando l'intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietą sostanziale" (che resta in capo al fiduciante) e la "proprietą formale" (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.