(massima n. 1)
La modifica dello statuto della societā affidataria di servizi pubblici che esclude, per il socio ente locale, la facoltā, precedentemente prevista, di recedere dalla societā in caso di cessazione dell'affidamento, riproduce un divieto imposto dalla normativa in materia di gestione dei medesimi servizi e, pertanto, non modificando la situazione in base alla quale il socio dissenziente ha deciso l'investimento iniziale, non č idonea a determinare, per quest'ultimo, l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. e) c.c..