(massima n. 1)
Il giudice, nell'accertamento dello stato di insolvenza di una societą in liquidazione, deve valutare la concretezza e attualitą degli elementi attivi del patrimonio sociale. Questo include la verifica della prudenza con cui sono iscritti in bilancio i crediti in contenzioso, nonché la loro idoneitą al soddisfacimento integrale dei creditori sociali, alla luce dei principi previsti dall'art. 2426, n. 8, cod. civ.