Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19114 del 11 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La deducibilità dei costi per le imposte sui redditi deve essere verificata con riferimento al principio di competenza economica previsto dagli artt. 2423-bis cod. civ. e 109, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986. Tuttavia, il requisito della "certezza" dei costi può essere interpretato in senso economico e non strettamente giuridico, qualora alla data di approvazione del bilancio la società non fosse in condizione di determinare se tali costi fossero maturati e in quale misura.

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