(massima n. 1)
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolaritā nella gestione di una societā ex art. 2409 cod. civ., ancorché comportino la nomina di un amministratore giudiziario con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, sono privi di decisorietā; pertanto, la decisione resa dalla Corte d'appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non č impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese.