(massima n. 1)
In tema di responsabilitā degli organi sociali, la configurabilitā dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, cod. civ. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma č sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimitā e regolaritā, cosė da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolaritā di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod.civ. Sussiste, infatti, un obbligo di attivazione e di immediata reazione dei sindaci tutte le volte in cui gli organi amministrativi abbiano compiuto atti di mala gestio, ricorrendo tale fattispecie anche nel caso in cui, in presenza di una situazione gravemente deficitaria della societā, gli organi amministrativi non abbiano attuato il c.d. autofallimento, cosė determinando l'aggravamento del dissesto.