(massima n. 1)
I doveri di controllo imposti ai sindaci ex artt. 2403 ss. cod. civ. sono configurati con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l'attivitā sociale, in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. Non č sufficiente un mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo stato conferito ai sindaci il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessitā, per le modalitā delle loro scelte o della loro esecuzione.