Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24004 del 27 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

I sindaci di una societą devono vigilare con diligenza, correttezza e buona fede sull'operato degli amministratori e sull'esecuzione delle operazioni societarie. La loro responsabilitą sorge anche in caso di omesso controllo su operazioni rilevanti che, se verificate opportunamente, avrebbero potuto evitare o limitare danni al patrimonio sociale.

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