(massima n. 1)
I sindaci di una societą devono vigilare con diligenza, correttezza e buona fede sull'operato degli amministratori e sull'esecuzione delle operazioni societarie. La loro responsabilitą sorge anche in caso di omesso controllo su operazioni rilevanti che, se verificate opportunamente, avrebbero potuto evitare o limitare danni al patrimonio sociale.