(massima n. 1)
Ai sensi del novellato art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilitą della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non č necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontą di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilitą. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato i fatti dimostrativi della intollerabilitą della convivenza in contrasti di vario genere e gravi litigi, evidenziati, tra l'altro, da una relazione del servizio sociale, nonché dal comportamento processuale del marito in relazione ad una lettera della moglie che denunciava una condizione di forte insoddisfazione, delusione e sofferenza per il fallimento del matrimonio, e, in generale, alla dimostrazione della incapacitą dell'uomo di comprendere e dare significato alle emozioni ed alle aspirazioni della moglie).