(massima n. 1)
E' emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che, pur confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontą del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile. (Corregge errore materiale, Tribunale Gela, 15/11/2019)