Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 30743 del 26 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. č applicabile alla pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilitą o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimitą, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria. (Corregge errore materiale, Corte di Cassazione Roma, 13/05/2015)

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