(massima n. 1)
La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. č applicabile alla pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilitą o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimitą, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria. (Corregge errore materiale, Corte di Cassazione Roma, 13/05/2015)