(massima n. 1)
La tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato. (Corregge errore materiale, Corte di Cassazione Roma, 09/05/2013)