Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40710 del 24 novembre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione senza procedere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti, ove constati la mancanza di prova evidente dell'innocenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e non sia da adottare una pronuncia nel merito ad altri fini, anche nel caso in cui ritenga configurabile un reato diverso e meno grave rispetto a quello contestato. (Rigetta in parte, Corte Appello Catania, 12/12/2024)

(massima n. 2)

La declaratoria di prescrizione prevale, di regola, su tutte le eccezioni processuali, tranne il caso di nullitą assoluta e insanabile derivante dall'assunzione di una decisione senza partecipazione dell'imputato e del suo difensore quando l'imputato invochi la sussistenza dei presupposti per ottenere una pronuncia interamente liberatoria nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Rigetta in parte, Corte Appello Catania, 12/12/2024)

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