(massima n. 1)
Il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione senza procedere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti, ove constati la mancanza di prova evidente dell'innocenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e non sia da adottare una pronuncia nel merito ad altri fini, anche nel caso in cui ritenga configurabile un reato diverso e meno grave rispetto a quello contestato. (Rigetta in parte, Corte Appello Catania, 12/12/2024)