(massima n. 1)
L'omessa sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo legittimo impedimento, integra una nullitą relativa che, ove dedotta con il ricorso per cassazione, impone di dichiarare, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato, per la prescrizione maturata successivamente all'adozione della pronuncia validamente impugnata. (Annulla senza rinvio, Corte Appello Torino, 01/04/2025)