(massima n. 1)
È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui sono dedotte carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a una pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui, nelle more del giudizio di legittimità, sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, anche in presenza di parti civili, non potendosi ritenere che tale circostanza, in difetto di altre specifiche ragioni, integri di per sé un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del processo penale. (In motivazione, la Corte, a titolo esemplificativo, ha indicato quale specifica ragione che impone la prosecuzione del processo, la necessità di decidere in ordine alla confisca). (Annulla ai soli effetti civili, Corte Appello Napoli, 15/11/2024)