(massima n. 1)
Nel caso in cui il fatto per il quale č stata pronunciata condanna in primo grado risulti non pił previsto dalla legge come reato, il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., č tenuto all'immediato proscioglimento dell'imputato, non dovendo proseguire il giudizio al fine di accertare l'insussistenza del fatto o la non attribuibilitą dello stesso all'imputato, a meno che tali ipotesi di proscioglimento non richiedano una mera constatazione e, quindi, garantiscano ugualmente l'immediatezza della decisione. Fattispecie in tema di abuso di ufficio).(Vedi: Sez.3, n. 5302 del 1994, Rv. 197798; Sez.6, n. 5309 del 1992, Rv. 190262). (Rigetta, Corte Appello Cagliari, 19/11/2024)