(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, qualora in pendenza del ricorso per cassazione sopraggiunga la morte del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto spetta solo al giudice del procedimento principale l'accertamento della causa di estinzione del reato e l'emissione del conseguente provvedimento, a seconda della fase processuale, di archiviazione o ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Caltanissetta, 07/09/2023)