(massima n. 1)
Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilitą di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullitą processuale assoluta e insanabile, a condizione che l'operativitą della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni e sia, pertanto, inidonea a definire immediatamente il procedimento. (Fattispecie in cui la Corte, in ragione dell'evidente inutilitą processuale dell'annullamento, non potendo il giudizio utilmente proseguire stante la prescrizione del reato, ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale la sussistenza della causa di estinzione era stata valutata prevalente rispetto all'interesse del difensore al differimento della trattazione del processo per legittimo impedimento e, per l'effetto, era stata rigettata l'istanza a tal fine presentata dal predetto). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Milano, 14/09/2021)