(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce per la prima volta, in difetto di un previo e possibile motivo di appello ed anche con un unico motivo, che il fatto non è previsto dalla legge come reato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e che erroneamente la conseguente non punibilità dell'imputato non sia stata dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 26/01/2021)