(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento "ex" art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Venezia, 22/09/2020)