(massima n. 1)
La deliberazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il caso di avvenuta espulsione dello straniero, preclude la pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'esecuzione dell'ordine di espulsione č causa sopravvenuta di improcedibilitā dell'azione penale che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale. (Dichiara inammissibile, Tribunale Brescia, 24/02/2018)